L’amministratore di condominio è sempre obbligatorio?
No, l’articolo del codice civile 1129 garantisce al singolo condomino la possibilità di richiedere l’intervento / nomina di un amministratore, solo in caso il condominio abbia più di otto unita.
Chi può svolgere l’incarico di amministratore?
«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro:
a) che hanno il godimento dei diritti civili;
b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
d) che non sono interdetti o inabilitati;
e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari;
f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attivita’ di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.
Com’è svolta l’assistenza fiscale?
Il condominio svolge il ruolo di sostituto di imposta.
I principali adempimenti fiscali del condominio sono:
– la compilazione annuale del modello 770 e quadro AC del modello unico
– il versamento mensile della ritenuta d’acconto mediante modello F24
Ogni volta che corrisponde compensi in denaro o in natura, è tenuto a:
a. versare le relative ritenute d’acconto;
b. rilasciare la certificazione prevista;
c. presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770).